Descrizione
Conveniente! I pneumatici estivi MICHELIN per camion leggeri!
Progettazione rispettosa dell’ambiente:
Minor consumo di carburante grazie all’ottimizzazione del peso e alla bassa resistenza al rotolamento rispetto al modello precedente. Impronta di CO2 notevolmente ridotta(1), meno rifiuti e, di conseguenza, impatto sulle risorse naturali notevolmente ridotto rispetto al modello precedente(2).
Sicuro anche con poco battistrada residuo:
Eccellente aderenza sul bagnato anche con poco battistrada residuo, grazie alla tecnologia EverGrip.
Longevità:
Fino al 7% in più di chilometraggio rispetto al modello precedente.
Maggiore robustezza per il vostro impiego:
Protezione aggiuntiva grazie ai blocchi anti-abrasione che corrono lungo tutto il fianco dello pneumatico. Primo impiego di un’ulteriore tecnologia brevettata proveniente dal settore dei Camion, che riduce l’incastro di sassolini nel Profilo.
(1) Sulla base di un’analisi interna del ciclo di vita che applica la procedura di determinazione della resistenza al rotolamento secondo il regolamento UE 1222/2009 e che è stata condotta dal Centro Tecnologico Michelin di Ladoux nel settembre 2019. Il MICHELIN AGILIS3 riduce le emissioni di CO2 per pneumatico fino a 1,3 chilogrammi ogni 1.000 km rispetto al MICHELIN AGILIS+ (entrambi nella misura 235/65 R 16 115/113R). Con 4 pneumatici MICHELIN AGILIS3, ciascuno con un chilometraggio annuo di 20.000 chilometri, ciò corrisponde a una riduzione delle emissioni di CO2 fino a 104 chilogrammi. Partendo dal presupposto che un albero, a seconda della specie e dell’età, assorba in media fino a 35 chilogrammi di CO2 all’anno, ciò corrisponde all’incirca alla quantità di CO2 assorbita da 3 alberi.
(2) Il peso unitario del MICHELIN AGILIS3 è stato ridotto fino a 1,6 kg per pneumatico rispetto al MICHELIN AGILIS+.
Informazioni sul produttore
Etichetta UE per i pneumatici
Il regolamento europeo sull'etichettatura degli pneumatici definisce le prescrizioni in materia di informazione sull'efficienza energetica del carburante, l'aderenza sul bagnato e la rumorosità esterna di rotolamento degli pneumatici. Si fa inoltre riferimento alle proprietà invernali del prodotto.
Il Regolamento UE 1222/2009, in vigore dal 1° novembre 2012, è stato rivisto e sarà sostituito dal Regolamento UE 2020/740 a partire dal 1° maggio 2021; da questo momento in poi si applicano nuovi requisiti. Le classi di valutazione per l'efficienza energetica del carburante, l'aderenza sul bagnato e la rumorosità esterna sono state modificate e il layout dell'etichetta UE è stato adattato. Le schede tecniche dei prodotti del produttore memorizzate nel database dell'UE possono essere scaricate tramite un codice QR integrato nell'etichetta. Vi sono incluse informazioni sull'aderenza sulla neve e sul ghiaccio per gli pneumatici che soddisfano questi criteri.
Sono esclusi dal regolamento i seguenti pneumatici:
- pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° ottobre 1990
- pneumatici ricostruiti (fino a che il Regolamento UE 2020/740 non sarà conseguentemente esteso)
- pneumatici fuoristrada professionali
- pneumatici da corsa
- pneumatici muniti di dispositivi supplementari volti a migliorare le caratteristiche di trazione, quali gli pneumatici chiodati;
- pneumatici di scorta ad uso temporaneo di tipo T;
- pneumatici appartenenti a una categoria di velocità inferiore a 80 km/h
- pneumatici il cui diametro nominale non superi 254 mm o sia pari o superiore a 635 mm
Svizzera